Costituzione spa
Occorrono:
1. la stipulazione dell’atto costitutivo.
2. il deposito dell’atto costitutivo presso l’ufficio del registro delle imprese
3. l’iscrizione della società presso l’ufficio del registro delle imprese.

 

1.Atto costitutivo può consistere:
-In un contratto tra più parti (pluralità dei soci).
-In un atto unilaterale, nel caso di costituzione da parte di un socio unico, il socio risponderà dei debiti qualora non versasse i propri conferimenti o quando non abbia reso pubblico tramite un apposita dichiarazione nel reg. dell’imprese.
Requisiti di forma e costanza Art. 2328 c.c.
-Forma: l’atto costitutivo deve consistere in un atto pubblico.
-Costanza: atto deve contenere i seguenti elementi:
1.generalità soci 2.denominazione e comune dove ha sede 3.l’oggeto sociale 4.cap sottoscritto/cap.versato 5.numero e VN azioni 6.volore conferimenti 7.criteri ripartizione utile 8.sistema amm. 9. Numero e nome collegio sindacale 10. Costi di costituzione 11. Durata.
1.2.Statuto: riguarda il suo ordinamento interno e le regole del suo funzionamento.
Gli organi devono attenersi e è allegato al atto cost.       clausole atto cost<clausole statuto
2.Deposito il notaio cura il deposito dell’atto cost entro 20 g, verifica che siano state violati delle leggi.
Condizioni richieste per cost spa: 1.capitale sociale sottoscritto per intero 2.devono essere ottenute le autorizzazioni governative. 3.rispettare gli obblighi di conferimento di denaro e vincolo 25% in un C/C vincolato.
3.Iscrizione nel reg. delle imprese
Quando la società si iscrive nel reg. acquista la personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta.
Modifiche dello statuto decise dall’assemblea degli azionisti e le modifiche risultano nel verbale redatto dal notaio.
Nullità
Elenco casi alla presenza dei quali la società e nulla:
casi:
1.Mancanza atto cost. 2.È illecito l’og. Sociale 3.No indicati: denominazione, ogg. Sociale, tipo entità, conferimenti, ammontare cap. soc
Mancanza di questi elementi comporta nullità.
Rilevabilità:
1.Da chiunque abbia interesse. 2D’ufficio dal giudice. 3. qualsiasi momento.
Effeti:
1.società messa in liquidazione 2.socio obbligati a rispondere i conferimenti 3. Gli atti restono validi e efficaci dopo l’iscrizione nel reg. impresa.
Conferimenti
Il capitale sociale è costituito dalla somma dei conferimenti apportati dai singoli soci.
1.Denaro
2. Beni in natura
3. Crediti
2,3  valore specificato nell’atto cost. viene effettuata una relazione di stima giurata redatta da un perito nominato dal tribunale. La stima viene allegata nell’atto e controllata entro 6 mesi da amm. e sindaci.
Se è sottoposta a revisione e risulta inferiore il socio può apportare la somma di denaro mancante o:
1.si annulano le azioni scoperte o 2.si riduce il capitale soc.